TASI (tributo servizi indivisibili)

Informazioni ai contribuenti
La TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) è stata abolita a partire dall'anno 2020 dall'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019.
Relativamente a questo tributo pertanto, resta la gestione degli atti relativi agli anni pregressi, fino allo loro prescrizione.
Relativamente a questo tributo pertanto, resta la gestione degli atti relativi agli anni pregressi, fino allo loro prescrizione.

anno 2014: 0,25% abitazione principale e relative pertinenze; 0,10 % fabbricati rurali strumentali all'agricoltura; 0,25 % per tutte le altre fattispecie imponibili.
anno 2015: 0,21% abitazione principale e relative pertinenze; 0,10 % fabbricati rurali strumentali all'agricoltura; 0,21 % per tutte le altre fattispecie imponibili.
anni 2016, 2017, 2018 e 2019: 0,21% abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9); 0,10 % fabbricati rurali strumentali all'agricoltura; 0,21 % per tutte le altre fattispecie imponibili.

A partire dall'anno 2020, non sono più dovuti versamenti TASI da parte dei contribuenti. Per gli anni precedenti, il versamento della TASI doveva essere effettuato, contestualmente al versamento dell'IMU, alle date del 16 giugno (rata in acconto) e del 16 dicembre (rata a saldo) di ogni anno, fatta salva la possibilità per il contribuente di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

- Valori di riferimento Aree Edificabili
- Regolamento TASI (all'interno del Regolamento Comunale I.U.C.), in vigore dal 01/01/2014 al 31/12/2019.
- Modulistica sezione in aggiornamento